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Parma

IL COMPENSO SPORTIVO

Pubblichiamo un parere tecnico sulle norme che regolano il compenso sportivo nel nostro Paese. Norme alle quali ci atteniano, come gli altri Enti di promozione sportiva e le Associazioni Sportive.

IL COMPENSO SPORTIVO

A cura di ARSEA srl Servizi per l’Associazionismo

Con riferimento all’istituto del compenso sportivo erogabile dalla UISP ad istruttori, allenatori, giudici, atleti nonché collaboratori amministrativo-gestionali, si evidenzia quanto segue.

L’ordinamento statale riconosce autonomia all’ordinamento sportivo il quale prevede una distinzione tra settore professionistico e settore dilettantistico non fondata sull’entità dei compensi percepiti dal diretto interessato ma sulla circostanza che l’interessato operi, o meno, in settori qualificati come di natura professionistica.

Il settore del professionismo si è dotato nel 1981 di una legge speciale che garantisce determinate tutele ai lavoratori del settore. Nel settore del dilettantismo non è intervenuto analogo provvedimento per cui è ancora possibile prevedere alternativamente l’erogazione di rimborsi spese forfettari ovvero la stipula di contratti di lavoro assoggettati alle ordinarie disposizioni di diritto del lavoro.

Nel primo caso - erogazione dei rimborsi forfettari - la causa del contratto risiede nella volontà dei soci di collaborare alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’associazione, di cui sono parte, e non nel mero scambio tempo lavoro/compenso.

Questi compensi sono stati definiti dal legislatore come redditi diversi (art.67, comma 1 lettera m del TUIR), in quanto tali non soggetti ad oneri contributivi (INPS/ENPALS) e assicurativi (INAIL) ma con riferimento ai quali vengono operate le ritenute fiscali di legge e viene garantita la tutela assicurativa attraverso il tesseramento, nel rispetto dell’art.51 della Legge 289/2002.

Negli ultimi anni l’Enpals ha sollevato il problema in ordine alla corretta qualificazione del rapporto in termini di collaborazione endoassociativa con rimborso forfettario ovvero rapporto di lavoro con tutele previdenziali (dal 2005 l’Enpals è divenuto l’ente previdenziale competente anche con riferimento alle collaborazioni degli istruttori in rapporto di lavoro autonomo), ma tutto sta nella definizione degli accordi tra le parti.

Il mondo sportivo, sia a livello nazionale che internazionale, è consapevole che la distinzione tra professionismo e dilettantismo definita nei termini di cui sopra non può essere più considerata rispondente alla realtà ma finché non ci sarà una legge che definirà in modo diverso le collaborazioni in ambito sportivo dilettantistico, la UISP , come le Federazioni, gli altri Enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive affiliate, continueranno, e potranno continuare, ad erogare compensi in relazione ai quali non si configura l’onere di versare i contributi previdenziali.

Arsea S.r.l.